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Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche
1. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell’esposizione della bandiera a mezz’asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, aseconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell’allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l’orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche,ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
7. Per il decesso degli amministratori in carica, di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e deidipendenti comunali in servizio , è disposta l’ordinazione di una corona funebre con nastro recante il nome del Comune. Alle esequie il Comune parteciperà con il Gonfalone listato a lutto, portato da un Vigile urbano, accompagnato da una rappresentanza dei Vigili del Fuoco e dal Sindaco o delegato con fascia tricolore. Nel caso di decesso di Amministratori in carica e dei dipendenti comunali in servizio a tempo indeterminato nonché loro genitori, coniugi e figli si provvederà alla pubblicazione sui giornali locali.
1. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell’esposizione della bandiera a mezz’asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, aseconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell’allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l’orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche,ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
7. Per il decesso degli amministratori in carica, di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e deidipendenti comunali in servizio , è disposta l’ordinazione di una corona funebre con nastro recante il nome del Comune. Alle esequie il Comune parteciperà con il Gonfalone listato a lutto, portato da un Vigile urbano, accompagnato da una rappresentanza dei Vigili del Fuoco e dal Sindaco o delegato con fascia tricolore. Nel caso di decesso di Amministratori in carica e dei dipendenti comunali in servizio a tempo indeterminato nonché loro genitori, coniugi e figli si provvederà alla pubblicazione sui giornali locali.
Nel riportare l'Ordinanza del Sindaco del nostro comune, con accanto una serie di articoli che la maggioranza dei Comuni Italiani ha adottato all'interno del proprio Statuto o nel regolamento di Polizia municipale, lungi da me l'idea di entrare nella fattispecie del singolo caso, mi preme però rimarcare alcune cose che forse possono sembrare banali ma non meno importanti di altre, ma che meglio rappresentano lo scarso senso dell'ufficialità di chi e chiamato a rappresentare l'amministrazione pubblica. Per prima cosa ho cercato nello statuto e nei regolamenti del comune di Torano qualcosa che riguardasse la dichiarazione del lutto cittadino: non vi è traccia. Quindi il tutto viene lasciato a discrezione del Sindaco. Non c'è scritto da nessuno parte che lo statuto comunale debba regolamentare la materia, ma tant'è, visto che di fatto è una cosa che succede, al fine di evitare usi ed abusi quasi tutti i Comuni vi hanno provveduto, Torano NO. Sig. Sindaco, Sig.i Assessori, Sig.i Consiglieri di maggioranza e di minoranza è troppo chiedervi di provvedere in merito?
Sarete liberi di normare la materia secondo il vostro credo religioso, pensiero politico e la vostra etica morale, ma fatelo nel nome e nel rispetto delle Istituzioni che rappresentate; l'essere all'asciutto di finanze può anche non essere colpa vostra, ma non regolamentare cose che costano solo sforzo di pensiero sarebbe una grave colpa. Non possono esserci, in materia, ne abusi ne arbitri, tanto meno fretta o leggerezza; il rispetto delle istituzioni deve essere il primo dovere di chi le rappresenta perché queste siano credibili, diversamente ognuno è libero di fare quello che più gli conviene, anche di nominare il proprio asino assessore alla cultura, all'agricoltura o ai trasporti.